Atto Costitutivo e Statuto
Repertorio n. 43124 Raccolta n. 20459
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA “FONDAZIONE GLI UOMINI DI BUONA VOLONTA’ “
CON SEDE IN URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventi, il giorno ventitre, del mese di ottobre alle ore nove e trenta
23 ottobre 2020, ore 9,30
In Cagli, nel mio studio in via Alessandri al n. 22.
Innanzi a me Dottor STEFANO MANFUCCI, Notaio in Cagli, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino,
sono personalmente comparsi i signori
– ROMBALDONI CELESTINO , nato a San Gallo (Svizzera) il 30 luglio 1959,
– FIACCARINI BACCIO PAOLO nato a Sassocorvaro il 10 giugno 1970;
– GRASSI GIORGIO, nato a Citerna (PG) il 23 novembre 1940,
tutti domiciliati per la carica presso la sede della Fondazione,
i quali si costituiscono, il primo nella qualità di Presidente e gli altri nella qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione della :
“FONDAZIONE GLI UOMINI DI BUONA VOLONTA’ ” con sede in Urbino, via Gramsci n. 7, codice fiscale 02590770414, costituita con atto a rogito notaio Luigi Schettino di Città di Castello in data 1° ottobre 2015, rep. n. 12628/5807, registrato a Perugia il 23 ottobre 2015 al n. 20856 serie 1T.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiarano che sono convenuti qui in questo luogo al fine di costituirsi in Consiglio di Amministrazione e invitano me Notaio a redigere il relativo verbale.
Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:
assume la presidenza del Consiglio ai sensi di statuto, il comparente Rombaldoni Celestino, il quale accerta e dichiara:
– che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ai sensi di statuto per oggi, in questo luogo ed ora per deliberare sul seguente Ordine del giorno:
– Modifiche allo statuto della Fondazione;
– che sono presenti i comparenti costituenti la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
– che la Fondazione non ha Collegio Sindacale o Organo di Controllo;
e dichiara il Consiglio regolarmente costituito e atto a deliberare sull’ordine del giorno.
Iniziando la trattazione dell’ordine del giorno il Presidente espone al Consiglio quanto segue:
la fondazione si è costituita in data 1° ottobre 2015 ma non ha ancora ottenuto il riconoscimento da parte della competente autorità per cui si trova nella situazione di fondazione in attesa di riconoscimento.
E’ intenzione del fondatore confermare la sua volontà di proseguire il progetto avviato con la costituzione della Fondazione, ma si rende necessario apportare all’attuale statuto alcune modifiche anche al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 117/2017 per acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore.
In particolare il Presidente espone al Consiglio l’opportunita’ di procedere alle seguenti modifiche:
– trasferimento della sede della Fondazione da Urbino, via Gramsci n. 7 a Cagli, via Don Minzoni n.44, presso lo studio dell’avvocato Loretta Blasi;
– stabilire il numero dei componenti dell’organo di amministrazione in un minimo di tre ed un massimo di cinque;
– possibilità per la Fondazione di operare anche quale fondazione in attesa di riconoscimento;
– adeguare l’intero statuto alle norme di cui al D.Lgs. n. 117/2017.
Illustra infine altre modifiche residuali e sottopone la proposta di modifica all’approvazione del Consiglio di Amministrazione per poi ottenere l’approvazione definitiva da parte della Regione Marche o degli organi competenti.
Il Presidente infine dichiara che la Fondazione ha un patrimonio non inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).
Dopo esauriente discussione, ritenuta l’opportunità delle proposte, il Consiglio all’unanimità delibera:
1) di trasferire la sede legale della Fondazione da Urbino, via Gramsci n. 7 a Cagli, via Don Minzoni n.44, presso lo studio dell’Avv.Loretta Blasi;
2) di approvare tutte le altre modifiche proposte dal Presidente e quindi approvare il nuovo testo dello statuto della Fondazione che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, previa lettura data da me notaio ai comparenti;
3) di delegare il Presidente della Fondazione sig. Rombaldoni Celestino a presentare alla Regione Marche, o agli altri organi competenti, copia autentica del presente verbale con l’allegato statuto e contestualmente richiedere l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche e successivamente, quando sarà istituito, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
3) di dare mandato al Presidente, quale legale rappresentante, a compiere tutti gli atti e le pratiche necessarie e conseguenti alla approvazione delle modificazioni deliberate sulla base delle indicazioni disposte dalla Regione Marche, con facoltà di apportare allo statuto della Fondazione quelle modifiche non sostanziali che fossero richieste dall’Ente competente, senza necessità di ulteriore delibera del Consiglio.
Null’altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore nove e minuti cinquanta.
Le spese del presente verbale sono a carico della Fondazione.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale e l’ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore dieci.
Scritto a macchina da persona di mia fiducia questo atto consta di un foglio per pagine quattro.
Firmato:
Rombaldoni Celestino
Fiaccarini Baccio Paolo
Grassi Giorgio
Stefano Manfucci Notaio
Organi sociali
Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Comitato direttivo;
d) il Collegio dei revisori contabili.
SOCI
I membri della Fondazione si dividono in:
– Socio Fondatore e Promotore;
– Partecipanti Fondatori;
– Partecipanti o sostenitori.
MISSIONE
Aiutare il prossimo
Statuto della Fondazione
Allegato “A” al n. 20459 di raccolta
STATUTO DELLA
“FONDAZIONE GLI UOMINI DI BUONA VOLONTA’ ”
Art. 1
Denominazione e sede
È costituita per volontà del sig. Rombaldoni Celestino, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 117/2017, una Fondazione denominata:
“FONDAZIONE GLI UOMINI DI BUONA VOLONTA’ ”
La Fondazione ha sede in Cagli (PU), attualmente in via Don Minzoni n. 44.
La variazione della sede all’interno dello stesso comune non costituisce modifica dello statuto della Fondazione.
La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio della Regione Marche.
La Fondazione intende operare quale Ente del Terzo Settore e acquisire la relativa qualifica per cui all’attivazione del Registro Unico Terzo Settore (RUNTS) alla denominazione sarà aggiunto l’acronimo “ETS”, senza che ciò costituisca modifica dello statuto.
Art. 2
Scopo e Oggetto
La Fondazione ha lo scopo primario ed esclusivo di operare per il bene comune, attraverso l’affermazione, diffusione e realizzazione di valori culturali e sociali; intende, pertanto, contribuire alla costruzione di una società migliore con propri programmi e progetti di intervento. Nella propria azione si ispira ai principi di solidarietà e sussidiarietà; è aperta alla collaborazione con fondazioni, enti, persone fisiche e giuridiche che si propongono le medesime finalità; vuole essere al servizio dell’uomo nella sua integralità, favorendo ogni azione tesa a colmare il divario tra Nord e Sud del mondo in ogni ambito di valore umano. Si adopera, con particolare impegno, nell’indirizzare l’attività economica secondo criteri etici, sostenendo e stimolando una imprenditorialità solidale ed efficiente. La gestione della Fondazione stessa si ispira a criteri di trasparenza ed efficienza.
La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
a) ATTIVITA’ UTILI – Corsi sistematici, corsi permanenti, corsi monografici o tematici, seminari, convegni, “forum”, giornate di studio, conferenze, simposi, incontri e gruppi di ricerca, corsi aziendali specifici;
b) ATTIVITA’ FORMATIVA – La Fondazione promuove corsi di studio di livello universitario, favorendo rapporti con università italiane ed estere nonché attività di ricerca, sia di base che finalizzata, anche mediante specifiche convenzioni con analoghe istituzioni nazionali e comunitarie;
c) ATTIVITA’ PROPOSITIVA E OPERATIVA – Al fine di favorire lo sviluppo e per superare la distanza fra il Nord ed ogni Sud, non solo in ambito mondiale o all’interno di uno stesso Paese, ma anche all’interno di una medesima città, paese o villaggio, la Fondazione promuove:
– lo scambio di capacità imprenditoriali;
– la creazione di villaggi impresa;
– la divulgazione, l’elaborazione e l’utilizzazione di progetti d’impresa come strumento di solidarietà internazionale;
– le raccolte pubbliche occasionali di fondi, in concomitanza di particolari eventi e celebrazioni, nonché ogni forma di lotteria e gioco a premi, nell’osservanza delle leggi dei singoli paesi;
– la gestione ed organizzazione, sia in proprio che per conto di terzi, di piattaforme per la gestione di crowdfounding per operazioni immobiliari, mobiliari, di raccolta fondi per scopi umanitari e per tutte le altre iniziative imprenditoriali contemplate dal nostro ordinamento giuridico
– ogni altra iniziativa di solidarietà, nell’ambito delle finalità della Fondazione.
Tutte le attività saranno indirizzate all’esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà ed utilità sociale ed esercitate all’interno dei seguenti settori: istruzione; formazione; promozione della cultura e dell’arte; ricerca scientifica; tutela dei diritti civili; assistenza sociale; beneficenza e aiuto umanitario; salvaguardia del pianeta Terra; iniziative a favore di soggetti a rischio di usura; rilascio di garanzie, dirette o attraverso altri istituti e/o società autorizzate, a banche convenzionate per facilitare la concessione di finanziamenti a soggetti che non hanno capacità economico – patrimoniali per ottenere credito bancario ordinario ma presentano potenzialità economiche future che possono giustificare l’assunzione di impegni responsabilizzanti; fornitura di assistenza e consulenza nel campo giuridico, fiscale, economico e finanziario per la soluzione dei problemi riguardanti soggetti in difficoltà che possono concretizzarsi anche nella riorganizzazione dei bilanci familiari, nella rinegoziazione con le banche di prestiti e mutui, nella predisposizione di piani finanziari per le piccole imprese fino ai contatti con i creditori per la sistemazione a saldo e stralcio delle posizioni debitorie e di qualsiasi controversia con Enti vari, sia pubblici che privati.
Ogni finalità della Fondazione deve essere perseguita con Enti e/o persone fisiche o giuridiche che garantiscano una effettiva pluralità e diversificazione degli indirizzi didattici e delle scelte programmatiche e operative, nell’ambito dei principi e degli scopi generali della Fondazione.
Per la migliore attuazione degli scopi della Fondazione, il Consiglio di amministrazione può nominare Comitati “ad hoc”, stabilendone compiti e poteri.
La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall’Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.
Art. 3 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell’atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:
. i redditi derivanti dal patrimonio;
.. le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività della Fondazione ai fini dell’esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.
Art. 4
Patrimoni destinati
La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.
Art. 5 – Partecipanti Sostenitori
Possono ottenere la qualifica di “Sostenitori” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre Istituzioni, anche aventi sede all’estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione, ovvero con un’attività anche professionale di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. I sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione..
La qualifica di sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
I sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dell’eventuale regolamento.
I sostenitori compongono inoltre l’assemblea dei sostenitori, di cui al successivo art. 15.
Art. 6 – Esclusione e recesso
Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza di 2/3 (due terzi) l’esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
– morosità;
– inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione;
– comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
– apertura di procedure di liquidazione;
– fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
I sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del codice civile.
Art. 7
Organi della Fondazione
Organi della Fondazione sono:
· l’Organo di Amministrazione;
· il Presidente;
· l’assemblea dei Sostenitori
· l’Organo di Controllo.
Art. 8
Organo di Amministrazione
L‘Organo di Amministrazione è composto da un numero minimo di tre a un massimo di cinque membri.
I componenti sono nominati dal Fondatore nell’atto costitutivo e, successivamente:
– un componente è nominato dal fondatore o, mancato costui, dai suoi discendenti in linea retta;
– un componente è nominato dalla assemblea dei sostenitori, se esistente;
– il resto dei componenti è nominata dallo stesso consiglio di amministrazione a maggioranza.
I membri dell’Organo di Amministrazione durano in carica cinque (5) esercizi e sono eleggibili per non più di due (2) mandati consecutivi. Essi scadono con l’insediamento del nuovo Organo.
Non possono essere nominati membri dell’Organo di Amministrazione coloro che:
a. si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
b. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
c. ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
d. siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell’Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
I componenti dell’Organo di Amministrazione devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.
I componenti dell’Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché’ a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente.
Le cariche dei membri dell’Organo di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall’Organo stesso.
Art. 9
Decadenza e esclusione
I membri dell’Organo di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.
Sono cause di esclusione dall’Organo di Amministrazione:
. il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
.. l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
… il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.
L’esclusione è deliberata dall’Organo di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.
Art. 10 – Poteri
All’Organo di Amministrazione spetta:
a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica tre (3) anni salvo rinnovo;
b) deliberare eventuali modifiche dello statuto da sottoporre alla approvazione degli organi competenti;
c) redigere ed approvare – nonché compiere ogni adempimento in relazione a – il bilancio e il bilancio sociale
d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
g) approvare eventuali regolamenti interni;
h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione ai sensi dell’art. 16 nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l’Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
j) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 11
Adunanze
L’Organo di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.
L’Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri dell’Organo di Amministrazione al Revisore Legale e all’Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l’avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno otto (8) giorni prima dell’adunanza o, in casi d’urgenza, almeno ventiquattr’ore prima.
Le adunanze dell’Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono
Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamene previsto. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e h) dell’art. 8 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell’Organo di Amministrazione.
Art. 12 – Il Presidente
Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.
Egli ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della fondazione; può delegare singoli compiti al Vice Presidente, che, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione.
Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e l’Assemblea dei sostenitori.
Art. 13
Organo di controllo
L’Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo è nominato dal Fondatore nell’atto costitutivo e successivamente dall’’Organo amministrativo.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell’Organo di Amministrazione notizie sull’andamento delle operazioni o su determinati affari.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Organo di Amministrazione.
Art.14
Il Revisore
La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell’apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.
La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dal Fondatore nell’atto costitutivo e successivamente dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili competente per la sede della Fondazione.
Il Revisore deve controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.
Il Revisore assiste alle riunioni dell’Organo di Amministrazione.
Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.
La carica è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dall’Organo di Amministrazione.
Art. 15. Assemblea dei Sostenitori
L’assemblea dei sostenitori si riunisce almeno una volta all’anno.
I soci sostenitori vi partecipano con un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto alla fondazione.
Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
All’assemblea spetta il compito di eleggere un membro del Consiglio di amministrazione .
L’Assemblea formula inoltre pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.
L’assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione.
La sua convocazione può essere richiesta da un terzo dei sostenitori.
Art. 16. Libri della Fondazione
La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione e dell’Organo di Controllo.
I libri sono tenuti a cura dell’Organo di Amministrazione.
È fatto diritto ai soggetti di cui all’art. 15 CDTS – ove esistenti – di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all’Organo Direttivo di almeno tre (3) giorni.
Art.17 – Bilancio
L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La Fondazione, sin dall’atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Alla chiusura di ogni esercizio, l’Organo di Amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell’attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta (30) aprile dell’anno successivo per l’approvazione.
L’Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese – effettivamente documentate – sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.
Art.18
Bilancio sociale e obblighi pubblicitari
La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un (1) milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.
Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.
Art.19
Trasformazione, Fusione, Scissione
La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell’art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all’Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all’art. 10 del presente statuto.
Art.20 – Durata – Estinzione
La Fondazione ha durata illimitata.
In caso di scioglimento o estinzione dell’Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell’Organo di Amministrazione .
Art 21. Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, le norme del D.Lgs. n. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.
Art. 22. Norma transitoria
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati o modificati.
Nelle more del riconoscimento da parte delle competenti autorità la Fondazione può iniziare ad operare quale Fondazione in attesa di riconoscimento.
Firmato:
Rombaldoni Celestino
Fiaccarini Baccio Paolo
Grassi Giorgio
Stefano Manfucci Notaio